A causa delle nuove direttive riguardanti l'ispezione dei veicoli d'epoca, è necessario osservare i seguenti punti: > L'attuale ispezione dei veicoli d'epoca è valida per il cantone che effettua l'ispezione; in caso di immatricolazioni fuori cantone, gli uffici della circolazione stradale non sono obbligati ad accettarla! > Il documento di ispezione dei veicoli d'epoca è valido per 30 giorni dopo il superamento dell'ispezione del veicolo; ciò deve essere considerato come un gesto di cortesia dell'esperto d'ispezione e non conferisce ulteriori diritti. Può essere accettato da altri cantoni, ma non è obbligatorio.
Direttive per i veicoli d'epoca Gentili signore e signori Con le presenti direttive, la precedente regolamentazione (direttive del 3 novembre 2008) viene aggiornata e integrata. La revisione tiene conto delle ambiguità riscontrate finora, nonché delle richieste di modifica da parte delle autorità di esecuzione e dei detentori di veicoli. Le novità sono state concordate con l'organizzazione centrale dei club di veicoli d'epoca (Swiss Historie Vehicle Federation, SHVF) e con l'Associazione degli uffici della circolazione stradale (asa). Trovate le direttive revisionate sul nostro sito internet: Deutsch: Dokumente betreffend Strassenverkehr Französisch: Documents relatifs ä la circulation routiere Italiano: Documenti concernenti la circolazione stradale Cordiali saluti Ufficio federale delle strade Jürg Röthlisberger Direttore ASTRA-0-170A340111604 Direttive per i veicoli d'epoca del 10 luglio 2026 Berna, 10 luglio 2026 Direttive per i veicoli d'epoca (Articolo 220 capoverso 4 OSR 1, articolo 76a capoverso 1 OSR 2 e articolo 24 capoverso 2 ORR 1~) 1. Sono considerati veicoli d'epoca i veicoli a motore che soddisfano i seguenti requisiti: a. la prima messa in circolazione è avvenuta più di 30 anni fa. In mancanza di dati sulla prima messa in circolazione, si può fare riferimento all'anno di fabbricazione. In deroga alle direttive sulla compilazione dei rapporti di ispezione 13.20 A e 13.20 B (WPB), nel campo 36 della licenza di circolazione può essere inserito il 31 dicembre dell'anno di fabbricazione; b. i veicoli possono essere utilizzati esclusivamente per scopi puramente privati. Sono espressamente esclusi i viaggi a pagamento offerti pubblicamente e quelli con i quali si ottiene un successo economico. Il successo economico si considera tale se per il viaggio deve essere versato un compenso che eccede i costi del veicolo e il rimborso delle spese del conducente del veicolo; c. il chilometraggio annuale è limitato a una media di 3000 km (rispettivamente 60 ore di esercizio); d. devono essere in condizioni tecniche impeccabili. 2. I rimorchi sono ammessi come veicoli d'epoca solo se sono legati in modo particolare al veicolo trainante con status di veicolo d'epoca (ad es. rimorchi per Jeep) o se sono particolarmente degni di conservazione per altri motivi (ad es. roulotte storiche). Per il resto si applicano i requisiti del punto 1. a., b. e d. 3. Il traino di rimorchi (con o senza status di veicolo d'epoca) con veicoli d'epoca è consentito, a condizione che siano rispettati i punti 1. b. e c. 4. I cantoni decidono in occasione di un'ispezione successiva se i requisiti menzionati sono rispettati. Nella licenza di circolazione viene inserita la dicitura «veicolo d'epoca» nella rubrica «uso particolare» e come numero 180 secondo le direttive n. 6 dell'Associazione degli uffici della circolazione stradale (asa). Anche la data di rilascio dello status di veicolo d'epoca e il relativo chilometraggio (rispettivamente le ore di esercizio) devono essere annotati nella licenza (fatta eccezione per i rimorchi). Il rispetto dei requisiti viene verificato dall'autorità di immatricolazione in occasione delle seguenti ispezioni periodiche successive. Se i requisiti non sono più soddisfatti, lo status di veicolo d'epoca viene revocato. 5. L'autorità di immatricolazione può inserire ulteriori limitazioni d'uso nella licenza di circolazione (ad es. limitare il numero consentito di passeggeri e i percorsi percorribili). 1 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le prescrizioni tecniche relative ai veicoli stradali...
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