Esame per veicoli d'epoca e opzioni individuali su richiesta possibili A causa delle nuove direttive relative all'esame dei veicoli d'epoca, è necessario osservare i seguenti punti: > L'attuale esame per veicoli d'epoca è valido per il Cantone esaminatore; in caso di immatricolazioni fuori Cantone, gli uffici della circolazione stradale non sono obbligati ad accettarlo! > Il documento di esame per veicoli d'epoca è valido per 30 giorni dopo il superamento dell'esame del veicolo; ciò deve essere considerato come un gesto di cortesia dell'esperto d'esame e non conferisce ulteriori diritti. Può essere accettato da altri Cantoni, ma non è obbligatorio.
Direttive per veicoli d'epoca Gentili Signore e Signori Con le presenti direttive, la precedente regolamentazione (direttive del 3 novembre 2008) viene aggiornata e integrata. La revisione tiene conto delle ambiguità riscontrate finora, nonché delle richieste di modifica da parte delle autorità di esecuzione e dei detentori di veicoli. Le novità sono state concordate con l'organizzazione ombrello dei club di veicoli d'epoca (Swiss Historie Vehicle Federation, SHVF) e con l'Associazione degli uffici della circolazione stradale (asa). Trovate le direttive revisionate sul nostro sito internet: Tedesco: Dokumente betreffend Strassenverkehr Francese: Documents relatifs à la circulation routière Italiano: Documenti concernenti la circolazione stradale Cordiali saluti Ufficio federale delle strade Jürg Röthlisberger Direttore ASTRA-0-170A340111604 Direttive per veicoli d'epoca del 10 luglio 2026 Berna, 10 luglio 2026 Direttive per veicoli d'epoca (Articolo 220 capoverso 4 OSRV1, articolo 76a capoverso 1 VVV2 e articolo 24 capoverso 2 OSRV 1~) 1. Sono considerati veicoli d'epoca i veicoli a motore che soddisfano i seguenti requisiti: a. la prima messa in circolazione è avvenuta più di 30 anni fa. In mancanza di dati sulla prima messa in circolazione, si può fare riferimento all'anno di produzione. In deroga alle direttive sulla compilazione dei rapporti d'esame 13.20 A e 13.20 B (WPB), nel campo 36 della licenza di circolazione può essere inserito il 31 dicembre dell'anno di produzione; b. i veicoli possono essere utilizzati esclusivamente per scopi puramente privati. Sono espressamente esclusi i viaggi a titolo oneroso offerti pubblicamente e quelli con i quali si ottiene un successo economico. Il successo economico si considera tale se per il viaggio deve essere corrisposta un'indennità che supera i costi del veicolo e il rimborso delle spese del conducente; c. il chilometraggio annuale è limitato a una media di 3000 km (o 60 ore di funzionamento); d. devono essere tecnicamente in perfetto stato. 2. I rimorchi sono ammessi come veicoli d'epoca solo se sono legati in modo particolare al veicolo trainante con status di veicolo d'epoca (ad es. rimorchi per Jeep) o se sono particolarmente degni di conservazione per altri motivi (ad es. roulotte storiche). Per il resto si applicano i requisiti del punto 1. a., b. e d. 3. Il traino di rimorchi (con o senza status di veicolo d'epoca) con veicoli d'epoca è consentito, purché siano rispettati i punti 1. b. e c. 4. I Cantoni decidono in occasione di un controllo successivo se i requisiti menzionati sono rispettati. Nella licenza di circolazione viene inserita la dicitura «veicolo d'epoca» nella rubrica «uso particolare» e come numero 180 secondo le direttive n. 6 dell'Associazione degli uffici della circolazione stradale (asa). La data del conferimento dello status di veicolo d'epoca e il rispettivo chilometraggio (o le ore di funzionamento) devono essere annotati anche nella licenza (ad eccezione dei rimorchi). Il rispetto dei requisiti viene verificato in occasione dei seguenti controlli periodici successivi da parte dell'autorità di immatricolazione. Se i requisiti non sono più soddisfatti, lo status di veicolo d'epoca viene revocato. 5. L'autorità di immatricolazione può inserire ulteriori limitazioni d'uso nella licenza di circolazione (ad es. limitare il numero consentito di passeggeri e i percorsi percorribili). 1 Ordinanza del 1...
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